| Home | Pellebeauty | Cerca nel portale | Alimentazione | Allergie | Acne | Antiaging | Benessere | Chirurgia Plastica | Congressi | Cosmetici | Cute Multietnica
|Ginecologia | Igiene | Immunologia | Laser | Medicina Estetica | Odontoiatria Estetica | Pediatria | Psicosomatica | Ricerca | Sport |Societa' | Termalismo
| Tricologia | Virologia | Recensione Libri | Medicina Dolce | Sudorazione Eccessiva | Dermatologia | Ortopedia | Politica Sanitaria | Chirurgia Estetica | Trucco |
   

articolo aggiornato il: Wednesday 02 May 2012

 

 

Mobbing

L’attenzione per un fenomeno sociale nuovo, al centro dell’ultimo film della regista Cristina Comencini. Ma nella realta' di cosa si tratta?

di Lavinia Martella

Ci sono dei vocaboli inglesi che, grazie ai mezzi di comunicazione di massa, sono ormai entrati nel nostro uso linguistico comune. Fra essi il termine mobbing, che letteralmente significa “aggredire, accerchiare” e che nel linguaggio attuale sta a indicare molestie subite in ufficio, in azienda, in fabbrica o in qualsiasi altro luogo di lavoro. Un fenomeno cui sono dedicati tanti siti web informativi: www.mobbingonline.it, www.antimobbing.org, www.stop-mobbing.it e chi piu' ne ha, piu' ne metta. Si tratta di un tema molto discusso in questo momento, soprattutto in seguito alla recente uscita del film di forte passione civile diretto da Francesca Comencini “Mi piace lavorare”, in cui la protagonista (Nicoletta Braschi) e' una capocontabile e madre single che viene via via degradata a mansioni sempre piu' umili. Ma puo' trattarsi anche solamente di pettegolezzi o conseguenze di inviti a pranzo mancati: manifestazioni all’origine blande, che possono degenerare nell’isolamento del mobbizzato (la vittima) o in conflitti piu' frequenti e piu' pesanti col gruppo di lavoro; problemi che diventano infine insormontabili, se ci si vede assegnati compiti dequalificanti o incarichi eccessivamente onerosi, ingiustificati trasferimenti, se si viene esclusi dalle riunioni aziendali, o vengono fatte critiche e ammonimenti ostinati, anche di fronte agli altri colleghi. 
C’e' da dire che ognuna di queste azioni puo' suscitare reazioni diverse a seconda della persona che le subisce e soprattutto della loro durata. Di per se' dunque non rappresentano mobbing: e perche' questo concetto si concretizzi bisogna che l’individuo sia sottoposto “sul luogo di lavoro, per almeno una volta alla settimana e nell’arco di almeno sei mesi, a isolamento sociale, attacchi alla vita privata, professionale e all’identita' tramite violenza verbale o fisica” (Leymann, 1996). La difficolta' a prevedere una lista esaustiva che ricomprenda tutte le azioni e i gesti che segnalano il mobbing sono cosi' tante che spesso nemmeno la vittima li riconosce e le classifica come tali. Secondo gli studiosi questo fenomeno puo' essere di tipo orizzontale o verticale, a seconda che i mobbers (i molestatori) siano colleghi di pari livello della vittima o superiori. 
Molto spesso le molestie vengono praticate da uno o piu' colleghi contro un altro individuo, piu' raramente sono stati segnalati casi di un singolo mobber che soggioga interi gruppi di lavoro. e' ovvio che la vittima di questi comportamenti non e' solamente il mobizzato, ma il piu' delle volte a venire coinvolta e' anche la sua famiglia: si parla in questo caso di “doppio mobbing”. Un dato curioso, ma assolutamente reale: l’espandersi del malessere ai partners o ai figli e' sensibilmente piu' diffuso in Italia che in Europa, a causa dei rapporti familiari piu' stretti rispetto a quelli delle famiglie anglosassoni, francesi, scandinave e tedesche. Si tratta in termini scientifici di una sindrome psico-sociale multidimensionale. Sindrome, perche' presenta un insieme di sintomi specifici e aspecifici, psicologici e fisici, non riconducibili a una configurazione tipica, per cui fare una diagnosi precisa al 100% e' un’impresa ardua. Psicosociale perche' coinvolge l’uomo, il nucleo lavorativo dove opera ogni giorno e l’organizzazione sociale, e porta a disfunzioni sia a livello individuale che collettivo. 
Multidimensionale perche' ha origine, si sviluppa e puo' coinvolgere ogni livello nella gerarchia interna. Le conseguenze del mobbing possono essere psicologiche (calo dell’autostima, senso di colpa, ansia, depressione, attacchi di panico, disturbi dell’umore, del sonno e dell’alimentazione, sintomi psicosomatici); economiche (derivanti dalle visite mediche specialistiche e psicoterapiche ricorrenti, o dalla scomparsa improvvisa del reddito nelle situazioni in cui si arriva alla perdita del posto di lavoro); relazionali (difficolta' nei rapporti con colleghi, amici, familiari spesso non preparati ad affrontare l’umore depressivo del mobbizzato, fino ai casi estremi in cui la vittima ricorre al suicidio). Per non parlare poi delle ripercussioni sull’azienda, che rischia di andare incontro a un abbassamento dell’efficienza, della quantita' e della qualita' della produzione: un clima di tensione e' potenzialmente in grado di offuscare gli obiettivi e le strategie organizzative. Un collega geloso o un capufficio frustrato che praticano del mobbing costano alla collettivita' circa il 190% della retribuzione annua lorda di ciascun mobbizzato. Infine non sono da ignorare i danni d’immagine, e le spese legali in caso di dipendenti mobbizzati che decidano d’intraprendere vie legali. Ma nonostante oggi si sia piu' preparati per difendersi, poiche' la conoscenza del problema si e' diffusa molto rispetto al passato, si continua a parlare di mobbing come se fosse un qualcosa di fortemente minaccioso all’interno della collettivita', anche perche' non esistono ancora leggi specifiche in merito. In effetti, i dati parlano chiaro: ufficialmente e' emerso in Italia che il 4% dei lavoratori (un milione circa dunque, e molto piu' al Nord che al Centro e al Sud) e' vittima di molestie di tal genere. Occorre pero' anche contare le mancate denunce per la paura di ripercussioni. 
Attualmente sono in discussione presso le Camere 14 progetti di legge riguardanti il mobbing (9 al Senato e 5 alla Camera). Si tratta di proposte che definiscono concettualmente il problema e descrivono i comportamenti persecutori in modo generale, individuano i possibili persecutori, prevedono precise responsabilita' disciplinari e la responsabilizzazione del datore di lavoro, obbligato a verificare le denunce e ad assumere le necessarie conseguenti iniziative (erogazione di provvedimenti disciplinari, rimozione degli effetti, ecc.). Ma chi voglia ottenere giustizia oggi, deve ricorrere all’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di prendere tutte quelle misure che siano atte a “tutelare l’intergita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro”. Il lavoratore dovra' fornire prove (racconti di fatti, documentazioni, eventuali registrazioni, testimonianze di colleghi coraggiosi o nella stessa situazione dell’interessato, anche foto) per permettere al giudicante di verificare il danno e la sua identita'. Molti dei dati e delle definizioni utilizzate per la stesura di questo articolo sono stati estrapolati dal sito dell’Istituto per lo studio delle psicoterapie di Roma e da www.ilmobbing.it



 

 

 


|Home| |Torna indietro| |richiedi l'articolo| |chiedi al medico|
www.lapelle.it
Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la duplicazione degli articoli anche parziale 
senza espressa autorizzazione dell'editore