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La sicurezza negli studi medici
di Maria Teresa Marengon
La legge distingue chiaramente la “verifica d’impianto” dalla “verifica periodica d’impianto relativa alla sua sicurezza”. Controllo senza il quale si rischiano guai seri
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Una volta, all’inizio dell’anno nuovo, si facevano i progetti e si esprimevano i desideri
piu' nascosti. Ora che si e' costretti a fare i conti con inflazione, crisi economiche e
difficolta' internazionali, i piu' prudenti preferiscono difendere le posizioni acquisite, facendo il bilancio di come si
e' lavorato, cercando di capire se i pazienti sono soddisfatti, se tutto
e' andato per il verso giusto, se si puo' o deve migliorare in qualcosa. Spesso,
pero', non tutto dipende da noi, soprattutto quando ad aggravarci la vita ci pensano alcune imposizioni statali che, di norma, quasi mai sono piacevoli. Rispettarle infatti costa fatica e denaro, anche se razionalmente sappiamo tutti che possono essere utili e che, adeguandoci,
puo' risultarne piu' tranquillo il lavoro, nostro e di chi ci sta vicino. Ma andiamo al dunque e spieghiamo il
perche' di questo lungo preambolo. Nell’ormai non recentissimo ottobre 2001 fu emanato un decreto del Presidente della Repubblica (n. 462), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2002, relativo alla sicurezza degli impianti elettrici, con cui
e' stata fortemente modificata la loro procedura di collaudo e verifica. Nuove norme obbligatorie, ma che pochi conoscono. La nuova normativa, anche se non deriva dal recepimento di una direttiva europea, si ispira al principio comunitario della delega del maggior numero di verifiche tecniche a organismi riconosciuti capaci di svolgerle. Agli Stati membri, restano i controlli a campione sull’attivita' degli stessi organismi e
cio' dovrebbe ridurre l’impegno organizzativo dello Stato. In tutti i Paesi Europei esiste una rigorosa legislazione in tema di impianti elettrici nei luoghi di lavoro, anche se con prescrizioni e controlli molto diversi. L’Italia con la lontana legge n. 46 del 1990 ha fatto un grande passo avanti sulla strada della sicurezza: uno dei punti qualificanti di tale legge
e' certamente l’introduzione della “dichiarazione di conformita'” redatta dall’installatore, che, sotto la sua
responsabilita', dichiara che l’impianto e' realizzato secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano, ovvero l’ente che si occupa di emanare le norme riguardanti l’impiantistica elettrica), ma certamente con la legge 462/01 lo Stato ha definitivamente abdicato a un principio di prevenzione, specie riguardo la sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare attenzione per quelli adibiti al pubblico. Lo schema della nuova legge
e' molto semplice, e proprio per la sua semplicita', spesso crea degli equivoci: stante l’installazione e l’adeguamento della messa a terra, in base alla 46/90, da parte dell’elettricista di fiducia, vengono posti degli obblighi di controllo dell’impianto elettrico da parte di enti autorizzati dallo Stato, enti che hanno il potere decisionale sulla
bonta' dell’impianto, sul suo adeguamento alle norme, sulla sua sicurezza. A logica, ma spesso la logica non ci sorregge, quando ci sono di mezzo degli interessi economici, questi enti devono essere degli organismi super
partes, senza alcuna interferenza da parte di coloro che hanno realizzato l’impianto.
Sembrerebbe piu' che normale: e' come se il nostro commercialista controllasse per il Ministero delle Finanze la
regolarita' delle nostre denuncie dei redditi, da lui stesso preparate. Ma a volte l’utente non
e' informato dall’elettricista, diciamo in una sorta di reato di omissione, per una mal celata paura di perdere il cliente. Eppure la legge parla chiaro in quanto si fa una netta distinzione fra “verifica d’impianto” e “verifica periodica d’impianto relativo alla sua sicurezza”. Nel primo caso ci si riferisce al controllo completo dell’impianto, dal suo dimensionamento alla sua corretta realizzazione, nel secondo la norma prevede solamente una serie di controlli eseguiti allo scopo di verificare che la parte d’impianto che
e' predisposta alla sicurezza dello stesso e dei suoi utilizzatori, sia efficiente. Tale differenza non
e' da sottovalutare o banalizzare e determina le competenze dei vari soggetti richiamati nel DPR 462/01. L’omologazione dell’impianto, infatti, prevede la verifica completa, compito che deve essere espletato dall’installatore, in definitiva, con il collaudo o la verifica generale. Con verifica periodica, invece, s’intende un accertamento che ha lo scopo di verificare che le condizioni iniziali di sicurezza non siano mutate.
Tali verifiche vengono compiute da Enti preposti dallo Stato al fine di tutelare la sicurezza degli utenti. Per gli impianti di terra la
periodicita' di visita e' stabilita in 5 anni, tranne che per “gli impianti installati in cantieri, locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la
periodicita' e' biennale”. Nel caso di medici, studi di chirurgia ambulatoriale, impianti termali e qualsivoglia
attivita' in cui vi sia il contatto delle componenti alimentate dall’energia elettrica con il corpo umano, indipendentemente dalla sicurezza e tipologia delle apparecchiature, la verifica periodica
e' biennale.
La sintesi della legge e' abbastanza semplice da capire in quanto non si
puo' che esigere un approfondito esame della sicurezza dell’impianto elettrico quando le persone sono fisicamente coinvolte. Senza voler fare del terrorismo psicologico, sicuramente la legge 462/01
e' una realta' della nostra societa', e' un adeguamento alle norme CEE e al vivere civile; la
tranquillita' che da esso deriva costa relativamente poco e tutti ne possiamo beneficiare, senza aspettare che arrivi la mannaia dello Stato (ricordiamo che queste verifiche sono obbligatorie e che quindi il non rispetto della legge comporta sanzioni) o senza cercare degli ingiustificati “chi se ne importa” per essere dei professionisti seri e preparati, nel rispetto del vostro lavoro e specialmente dei pazienti. |
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