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articolo aggiornato il: Wednesday 02 May 2012

 


Torture e abusi brutali e illegali

L’occidente democratico e civile ha dovuto fare i conti con recenti storie di torture messe in atto nei riguardi di prigionieri indifesi

della dr.ssa Gabriella La Rovere

La pratica della tortura non ha confini e appartiene a ogni luogo e tempo. Presso i Greci e i Romani era riservata solo agli schiavi, proprio perche' privi di identita' come persone e cittadini. Secondo gli studiosi, pero', essa diventa strumento di coercizione e di pressione, ai tempi dell’ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, che concentrando in se il comando militare, la presidenza del Senato, il diritto di rappresentare la plebe e quello di officiare le manifestazioni religiose, inevitabilmente divenne troppo potente e cosciente di esserlo. Si vennero cosi' a determinare due delle condizioni che favoriscono l’abuso della forza: un potere dittatoriale, e il verificarsi di processi ingiusti nei quali vengono accettate e favorite dichiarazioni estorte con la tortura. La definizione universalmente accettata di tortura la definisce “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o e' sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito”. In altre parole, una programmata, deliberata, sistematica offesa perpetrata sul corpo e sulla mente di un individuo con lo scopo dichiarato di annientarla/o. Un’esperienza in cui i confini tra vita e morte sono sfumati e spesso oltrepassati, in cui la vittima viene spogliata della propria soggettivita' e lo stesso carnefice non si considera un esecutore di crudelta', ma un semplice strumento. Studi sulle personalita' di soggetti che avevano esercitato torture allo scopo di ottenere informazioni, o per una confessione di colpevolezza, li definivano essi stessi vittime, obbligate a superare le proprie barriere del Super-Io e rimanere impassibili di fronte alle piu' spietate tecniche per infliggere dolore, quasi sempre convinti che le vittime appartenessero a una condizione necessariamente inferiore e altra rispetto a se. Elemento comune e' infatti l’instaurarsi di una netta contrapposizione di ruoli e di poteri tra esecutori e vittime: cosi' come avvenne con gli ebrei e, piu' recentemente, con gli iracheni. Quando l’esecuzione di atrocita', come l’arresto ingiustificato e la tortura di massa, si concentrano su un intero gruppo sociale, politico o etnico, cio' si verifica per la compartecipazione di vari fattori. Prima di tutto, un’ideologia autoritaria prepara il terreno sul piano politico e definisce il bersaglio dei soprusi, che spesso e' proprio il gruppo identificato, indicato come la causa principale di una crisi, del disagio e della sofferenza della popolazione generale. Il che tende a ottenere l’autorizzazione morale all’applicazione di qualsiasi sistema atto a neutralizzare quei soggetti che, a seconda del caso vengono definiti: forze del male, nemici del popolo, traditori, ecc. Ogni successiva azione e' rivolta proprio alla privazione di ogni tutela politica e giuridica, una forma di morte sociale che permette di adottare comportamenti estranei al diritto e al controllo delle leggi. Non e' un caso che all’uso indiscriminato e diffuso della tortura corrisponda quasi sempre una politica della sparizione di soggetti indesiderati, cui dovrebbe seguire una riorganizzazione del sistema sociale. In altre situazioni, la tortura dei prigionieri e' conseguenza dell’antagonismo tra due gruppi, altrettanto forti, che si combattono aspramente, senza esclusione di colpi, come nel caso delle recente guerra tra croati e serbi.
Oppure e' dovuta a un abnorme e ingiustificato senso di onnipotenza che colpisce persone dotate di leggittima autorita', che si spingono oltre i limiti consentiti dalla legge per fini che teoricamente potrebbero essere considerati anche validi, quali il rilascio di informazioni necessarie al rilascio di un ostaggio, alla scoperta di un assassino o alla prevenzione di un reato. La tortura, a lungo perpetrata, induce un totale annientamento della persona con conseguente, costante angoscia. La perdita di figure di riferimento e di soggettivita' portano a una regressione affettiva della vittima che spesso si trova ad instaurare rapporti di sottomissione e collusione con lo stesso torturatore. Ecco definirsi il cosiddetto legame traumatico. I vari accordi internazionali a protezione dei diritti umani vietano la tortura nonche' ogni trattamento crudele, disumano o degradante. In particolare, il divieto e' previsto sia nella Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta' fondamentali (art. 3), sia nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 7): e gia' la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 poneva il divieto, pur con delle limitazioni di non poco conto (morale, ordine pubblico, benessere generale di una societa' democratica). La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (firmata a New York il 10 dicembre 1984) e' in vigore dal 26 giugno 1987 (per la Repubblica italiana dall’11 febbraio 1989) e obbliga gli Stati di legiferare affinche' qualsiasi atto di tortura (come pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque complicita' o partecipazione a tale atto) sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno. Inoltre, il divieto di tortura deve essere assoluto: nessuna circostanza eccezionale, quale essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilita' politica interna o di qualsiasi altra situazione eccezionale, puo' essere invocata per giustificare la tortura escludendosene dunque qualunque limitazione. Nonostante la ratifica della Convenzione Europea (1993) avvenuta nel 1998 e la nuova Costituzione Europea, firmata a Roma il 29 ottobre 2004, che al titolo I, articolo II-64, stabilisce la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, in maniera che nessuno possa essere sottoposto a tortura, ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti, il processo legislativo interno e' ancora in corso e non v’e' tuttora traccia nel diritto penale italiano del reato di tortura. Non c’e' ragione che tenga, la tortura e' un fenomeno che suscita sempre orrore e condanna e che non puo' essere utilizzato e quasi legittimato come sistema per conoscere la verita'. Ne era consapevole Cesare Beccaria nel suo libro “Dei delitti e delle pene”: questo abuso non dovrebbe essere tollerato nel decimottavo secolo. Sembra incredibile: sono passati piu' di duecento anni e ancora se ne parla.



 

 



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